Pubblichiamo la presente decisione dell’Ecc. i. r. Direzione prov. di Finanza in punto ai benefici che spettano alle Casse rurali a sistema Raiffeisen, ma che non si vogliono applicate alle nostre per la semplice mancanza nello statuto di alcuni incisi che rendano più esplicita la designazione voluta dalla legge.

Osserviamo che gli statuti ora furono corretti a tutta esigenza legale, e che questi potranno essere ritirati dalla Federazione o dalla Ditta Monauni, almeno per le tre copie necessarie per essere presentate al Tribunale per l’iscrizione delle future nuove Casse rurali.

Per riguardo a quelle esistenti, se desiderano i benefici di legge, dovranno in assemblea generale correggere il proprio statuto giusta lo Statuto modello recentissimo, e passare la modificazione nei soliti debiti modi al Tribunale che fece la prima iscrizione. Ecco quindi la decisione in parola: N.° 5879-96

Alla Spettabile Cassa rurale

di prestiti e risparmio in Fiavè.

L’Eccelsa i. r. Direzione prov. di Finanza di Innsbruck col dispaccio del 28/2 1896 N.° 3302 ha respinto l’istanza pel conseguimento delle facilitazioni in affari di competenze previste dalla legge 1/6 1889 n.° 91 B. L. I. e 11/6 1894 N.° 111 B. L. I. e ciò pel motivo che anzitutto, secondo gli statuti, circa la concessione di mutui non è esclusa espressamente la estensione di cambiali, poi perché il § 37 degli statuti non esprime il concetto previsto in legge, in conformità del quale il tasso d’interesse pei mutui compresi gli accessori (contributi di regia) può sorpassare il massimo di 1½ % il tasso d’interesse pei versamenti a risparmio e finalmente perché non apparisce constatato a norma del § 1 della legge 1/6 1889 N.° 91 B. L. I. che i contributi sociali sui quali giusta il § 13 lett. e degli statuti può venir eventualmente pagato un interesse, non possono soggiacere ad un tasso d’interesse maggiore che i versamenti a risparmio.

Si dovette pertanto negare la concessione dei favori in linea di competenze tanto più in quantochè la petente, nonostante l’invito dell’Eccelsa i. r. Direzione prov. di Finanza, non acconsentì a cambiare i propri statuti.

Contro questa decisione si può interporre il ricorso da prodursi presso l’Ecc. i. r. Direzione prov. di Finanza in Innsbruck entro trenta giorni, decorribili da quello susseguente al giorno dell’intimazione di questo decreto.

Dall’ i. r. Direzione distrett. di Finanza

(Sezione per bolli e tasse immediate)

Trento, 27 marzo 1896.

P.

Speriamo che tutte le casse rurali ora esistenti in base allo statuto primo vorranno fare la correzione giusta lo statuto nuovissimo che si sta stampando e che in seguito a tale correzione esse potranno in via di grazia ottenere una sanatoria pel passato, sanatoria che stando al concetto della decisione sopra riferita non sembra esclusa.

GUETTI.

Soggetto produttore:“Supplemento al Bollettino C.P.A., n. 2, anno 1896, 15 aprile, pp. 27-28
Data:15/04/1896
Pseudonimo:
Descrizione:Il testo si compone di una introduzione alla questione che di fatto fa emergere il diverso atteggiamento del Governo riservato alle Casse rurali a sistema Raiffeisen, del testo del provvedimento della Direzione provinciale di Finanza in risposta alla Cassa rurale di Fiavè e del commento in calce di don Lorenzo Guetti.