Siamo in grado di pubblicare che le Cooperative di smercio e d’acquisto, dirette secondo gli statuti emanati da questo Consiglio P.le d’Agricoltura, non sono obbligate alla nuova legge del riposo festivo.

Quindi non sono tenute a chiudere i loro esercizi alle ore 3 pom., dei detti giorni, ma possono tenerli chiusi e si raccomanda di farlo durante le sacre funzioni del luogo, e lasciarli aperti nelle altre ore se il bisogno del popolo agricolo lo richiegga. — In questo punto adunque le direzioni di dette Cooperative non hanno che ad aderire ai giusti desideri dei soci in correlazione con quelli dei curatori d’anime locali, il che è cosa facilissima ad ottenersi, giacché ovunque i curatori d’anime fanno parte di tali società e perfino ne occupano le prime cariche sociali.

R.

Soggetto produttore:“Bollettino C.P.A.”, anno 1894, ottobre, p. 249
Data:10/1894
Pseudonimo:R.
Descrizione:Articolo a chiarimento della legge sul riposo festivo non valevole per le cooperative.