Dalle Giudicarie, 17.

Sia lode al buon senso giuridico, che trova talvolta delle distinzioni profittevolissime. Anch’io sono ora un curato indipendente in una stazione curaziale dipendente. Indipendente dunque ad personam; ma questo fa nulla, poichè i 600 fiorini cascano, e mi sono comodissimi. Sia lode al tribunale dell’Impero, che mi ha fatto questa bella grazia. Aveva stentato tanto!! Non sono egoista, e vedendo per prova come sono comodi quei cari amici che riverentemente nominai di sopra, mi sento spinto d’invitare quei colleghi che si trovano di avere fra le mani un decreto di curato (non so se quello di provvisore basti, che s’informino dall’avvocato) ed hanno il diritto di amministrare i sacramenti senza delegazione del parroco, mi sento spinto, dico, di invitarli a seguire il mio esempio, e tentare la causa presso il tribunale dell’Impero, che, benedetto, pare proprio fatto per noi. – Ma per dar base alla faccenda è necessaria una fassione in cui il curato abbia domandata la congrua di fiorini 600 (700 se nella stazione è sistemizzato un posto di cappellano) e che questa fassione era stata respinta dalla luogotenenza. A questa fassione si unisce il decreto di nomina, e per ultimo una dichiarazione del m. r. parroco da cui dipende gerarchiamente la curazia, colla quale dichiarazione esso signor parroco attesta che il curato di N. esercita il suo ufficio di cura d’anime in maniera affatto indipendente. Riuniti questi tre pezzi (il capitolato – contratti – etc, nequeverbum) s’impaccano e si spediscono ad un avvocato Vienna. Io mi rivolsi al d.r. Giacomo Crepaz Bauernmarkt n.° 14, che è un nostro trentino, il quale mi ha servito benissimo, e con soli 50 fiorini di spesa, compresi i bolli, ho raggiunto il mio scopo.

È vero che sono ora curato indipendente ad personam, ma questo, oltre che accomoda la questione della borsa, sarà sempre un ottimo precedente, per dare buono in mano ai reverendissimi vescovi, (quando una volta si troveranno di fronte al governo per regolare definitivamente la legge della congrua) onde far riconoscere indipendenti anche le stazioni stesse. Ergo avverto i colleghi ut supra, che nel presentare la fassione domandata per la fine del mese in forza della nuova legge dei 60 fiorini, segnino nella finca. (« Per un parroco » etc) f. 600 rispettivamente f. 700; e poi a fassione respinta infilino la via da me praticata. In caso di dubbio l’avvocato darà il necessario consiglio. – Dixi et salvavi animammeam.

Un curato personalmente indipendente.

Soggetto produttore:“La Famiglia Cristiana”, n. 107
Data:19/09/1894
Pseudonimo:Un curato personalmente indipendente
Descrizione:Articolo relativo all’ottenimento di un maggiore stipendio (congrua) con indicazioni da seguire per i curati che si trovano nella stessa posizione.