1. “Punto VII”: relazione del Comitato eletto nella seduta degli 11 u.s. luglio coll’incarico di studiare le modificazioni da introdurre alle disposizioni vigenti sulle mostre di tori e torelli da razza e vacche da latte.

          Il M.R. Don Guetti legge:

          I sottoscritti onorati dell’incarico di studiare le modificazioni da introdursi alle vigenti disposizioni sulle mostre di tori e torelli da razza e vacche da latte in base al conchiuso preso da questa spett. Giunta nella sua seduta degli 11 luglio,

          considerato che in qualche distretto colla tenuta delle mostre di tori e torelli da razza non si ottenne il risultato cui si tendeva, quello cioè dell’istituzione di stazioni di monta stabili, perché per la mancanza di buoni soggetti più volte restavano premi da conferirsi e che quindi necessita di favorirne in modo speciale l’allevamento interno,

          considerato che i soggetti premiati alle mostre annuali ben di rado riuscivano ad essere regolarmente distribuiti nel raggio consorziale, portando lo sconcerto che in qualche Comune essi abbondavano, mancando in altri forse molto più bisognosi,

          considerato che i tori premiati non potevano venir usati stabilmente, ma soltanto per un tempo non superiore ad un anno e per lo più solo dopo la fecondazione di 50 vacche o giovenche, e ciò con grave scapito degli allevamenti interni,

          considerato che in certi distretti ove si voglia diffondervi un tipo classico di bovini, può esser necessaria l’introduzione diretta di riproduttori scelti e che questa non potrebbe esser fatta meglio o più efficacemente che dal rispettivo Consorzio,

          considerato che per la introduzione e diffusione di una determinata razza bovina in una regione adatta per l’allevamento, influiscono assai più i tori che le vacche e che quindi i primi devono avere su queste la preferenza,

          considerato che le mostre di vacche hanno lo scopo di favorire la tenuta del bestiame da latte nei distretti viticoli, e non già l’allevamento,

          credono

          I.° che si possa in qualche caso ed in via eccezionale aderire al desiderio espresso da alcuni Consorzi agrari dist. di sospendere la tenuta delle mostre distrett. a premi di tori e torelli e di impiegare la rispettiva dotazione in altro modo tendente allo stesso scopo, senza ledere le disposizioni della legge sulla tenuta dei tori da razza dei 2 febbraio 1876, ma anzi rendendone forse più efficace, pronta e generale l’esecuzione, e ciò col sussidiare nei rispettivi distretti consorziali stazioni di monta taurina giusta le seguenti norme:

          1. La sovvenzione potrà venir concessa dal Consiglio d’agricoltura per la istituzione e regolarizzazione di stazioni di monta taurina solamente a quei consorzi agrari che ne faranno domanda in seguito a deliberazione unanime dell’assemblea generale dei soci, domanda che deve essere approvata dalla Giunta permanente del Consiglio.

          2. Le stazioni di monta da sussidiarsi devono essere possibilmente comunali, stabili e regolarmente distribuite; e ove un comune o più comuni limitrofi fossero pigri o renitenti ad ottemperare al prescritto della legge 1 febbraio 1876 sulla tenuta dei tori da razza, il Consorzio potrà interinalmente sussidiare stazioni di monta private stabili; sarà però su obbligo di adoperarsi a che il rispettivo comune o comuni limitrofi osservino le prescrizioni della citata legge, usando quei mezzi che crederà più efficaci allo scopo.

          3. Qualora il Consiglio intendesse di migliorare la condizione della pastoreccia in qualche distretto introducendo o favorendo una razza speciale, potrà accordare ai rispettivi Consorzi corrispondenti sovvenzioni oltre che allo scopo sopra detto, anche per la diretta provista di idonei tori o torelli, e conseguentemente sopprimevi quelle mostre di vacche da latte che in base al rotolamento fin qui esistente vi fossero stabilite.

          4. Le stazioni di monta taurina comunali eventualmente private da sussidiarsi, devono sottostare a speciale regolamento che dovrà contenere le seguenti norme:

          a) Il conduttore della stazione di monta non potrà adoperare tori che appartenenti alla razza tipica del distretto e dichiarati idonei allo scopo da apposita commissione, composta di un delegato o rappresentante del Consiglio prov. d’agricoltura e di due delegati del rispettivo Consorzio agrario distrettuale.

          b) Non potrà sostituire il toro da razza senza darne viso al Consorzio ed averne dallo stesso l’approvazione, la quale potrà ottenersi solo previa visita del nuovo soggetto da parte della suddetta commissione.

          c) Dovrà obbligarsi di sostituire il toro di monta appena venisse dichiarato inabile per qualunque difetto dalla commissione e precisamente con altro soggetto riconosciuto dalla stessa idoneo.

          d) Dovrà presentare il toro alla commissione ed a speciali incaricati del Consiglio d’ag. e del rispettivo Consorzio agrario distrettuale ogni qualvolta questi nel disimpegno delle mansioni loro affidate, si portassero sopra luogo per accertarsi della tenuta e dell’impiego dei riproduttori sussidiati.

          e) Dovrà mantenere il toro da razza sempre in buono stato di nutrimento ed in genere con tutte le cure richieste da un razionale allevamento, impiegandolo per la pubblica monta esclusivamente nel raggio comunale assegnatogli e sotto l’osservanza delle norme prescritte dalla suddetta legge 1 febbraio 1876.

          f) Dovrà tenere colla massima esattezza il registro di monta secondo le solite norme che gli verranno indicate dal Consorzio, e non potrà esigere quale tassa di monta un importo superiore a quello stabilito dal Consorzio stesso d’accordo col rispettivo Comune.

          I soci del Consorzio per le proprie vacche avranno il valore del 20% di abbuono sulla tassa di monta di fronte ai non soci.

          g) L’importo della sovvenzione per ogni stazione di monta sarà annuale e verrà assegnato in rate semestrali anticipate.

          h) Il detentore del toro dovrà firmare apposito reversale per l’adempimento degli obblighi soprascritti, e dichiarare che qualora non ottemperasse agli stessi, egli rinuncerebbe non solo alla seconda metà della sovvenzione accordatagli, ma ben anche retroderebbe la prima metà che gli venne sborsata all’atto della firma del reversale.

          II.° Che nei distretti viticoli debbono sussistere come fin qui le mostre di vacche da latte.

          Trento, 9 settembre 1889.

Don Lorenzo Guetti

G. de Zotti

Carlo Shossleitner

Pietro Bertelli

Conchiuso: dopo breve discussione la Giunta approva all’unanimità le prelette proposte del Comitato

Soggetto produttore:"Bollettino C.P.A.", anno 1889, 10 settembre, pp. 262-263
Data:10/09/1889
Pseudonimo:
Descrizione:Nella relazione viene trattato un tema di zootecnia, precisamente l’opportunità di modificare l’applicazione di talune disposizioni sulla tenuta di mostre a premi di tori e torelli da razza che l’esperienza aveva dimostrato non essere efficaci per raggiungere lo scopo di un miglioramento qualitativo omogeneo sul territorio del bestiame selezionato.